Definizione

Il deposito iva é un luogo fisico, situato all’interno del territorio italiano, nel quale la merce è introdotta, sosta ed esce e può beneficiare di determinate “agevolazioni” dal punto di vista IVA.
L’articolo 50-bis del D.L. 331/93 disciplina le modalità di utilizzo ed i requisiti necessari per poterlo mettere in atto.
Il suddetto articolo 50-bis è stato recentemente modificato dal DL 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017.
Il deposito IVA ha come obiettivo differire il pagamento dell’IVA in quanto l’assolvimento della stessa si ha non nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre). Nel deposito IVA possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. Di conseguenza, i beni extracomunitari potranno essere inseriti all’interno di un deposito IVA soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica e pagato i dazi doganali. Il maggior vantaggio, e il più percepibile per un’azienda che utilizza tale strumento, è il fatto che finanziariamente parlando si ottiene un differimento nel momento in cui l’imposta deve essere assolta; di conseguenza, ciò consente alle imprese di ridurre il ricorso al mercato del credito (qualora necessario), riducendo a sua volta gli oneri finanziari che possono pesare sulla stessa.

Operazioni effettuate senza il pagamento dell’IVA

La caratteristica principale di un deposito IVA è consentire di effettuare tutte le operazioni relative ai beni che in esso vengono introdotti o movimentati senza assoggettarle ad IVA.
L’applicazione dell’imposta sorgerà soltanto quando si estrarranno i beni dallo stesso.
Le tipologie di operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta, mediante l’introduzione dei beni in un deposito IVA, sono le seguenti:

  1. gli acquisti intracomunitari: in tal caso il soggetto passivo italiano integra la fattura di acquisto senza applicare l’imposta e facendo riferimento all’art.50-bis.
     
  2. le immissioni in libera pratica di beni di origine extracomunitaria: come abbiamo anticipato, i beni di provenienza extracomunitaria possono essere introdotti nel deposito soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica. Ciò comporta che l’importazione di tali merci sarà soggetta a dazi ma non ad IVA in quanto sarà richiamato nella bolletta di importazione l’articolo 50-bis D.L. 331/93, indicando appunto che tale merce è introdotta in un deposito.
     
  3. le cessioni intracomunitarie: queste operazioni sono cessioni intracomunitarie “atipiche” in quanto i beni non escono dal territorio italiano ma vengono ceduti ad un soggetto comunitario mediante l’introduzione degli stessi nel deposito. Tale operazione dovrà essere fatturata dal cedente italiano facendo riferimento sempre all’articolo 50-bis D.L. 331/93.

Nel momento in cui le merci escono dal deposito, si ritiene terminato il regime sospensivo e quindi l’operazione dovrebbe essere assoggettata ad IVA. Tale assoggettamento ad imposta dipenderà dalla destinazione della merce. Se i beni sono destinati ad essere utilizzati o commercializzati in Italia, l’estrazione effettuata dal soggetto che li acquista comporta il versamento da parte di esso dell’IVA relativa all’operazione. Tale operazione viene assoggettata ad iva tramite l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72, che dovrà essere annotata sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti. Se invece i beni sono destinati ad essere inviati ad un altro Stato UE, il cedente, in linea generale, emetterà fattura senza applicazione dell’IVA per effetto del combinato disposto degli articoli 41 e 50-bis del D.L. n. 331/97. Infine, se i beni sono destinati ad un Paese extra UE, il cedente emetterà una fattura non imponibile, per effetto del combinato disposto degli articoli 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331 e 8 del D.P.R. n. 633/1972.

Soggetti autorizzati all’estrazione merci da Deposito Iva

Gli operatori che intendono estrarre beni dai depositi Iva possono emettere fattura senza addebito di imposta qualora rispondano ai requisiti di affidabilità previsti dall’articolo 2, comma 1 del Dm 23 febbraio 2017.
In caso contrario, devono prestare garanzia con le modalità definite dal provvedimento del 28 marzo 2017.
Si considerano in ogni caso affidabili i soggetti che estraggono dal deposito se in possesso della certificazione AEO o perché rientrano nella previsione dell’art.90 del DPR nr. 43/1973 (amministrazione dello stato, enti pubblici e ditte di notoria solvibilità) ovvero se coloro che provvedono all’estrazione dal deposito coincidono con coloro che hanno effettuato l’immissione in libera pratica dei beni con l’introduzione nel deposito Iva.

Giacenza delle merci nei depositi

Come è stato anticipato, le operazioni di cessione e prestazione di servizi su beni custoditi all'interno di un deposito IVA possono essere effettuate senza l’assoggettamento ad IVA.
Quando un bene custodito all’interno di un deposito IVA viene ceduto, tale operazione, dal punto di vista IVA, non dà luogo ad applicazione dell’imposta.
Questo ci porta a dire che tale trattamento è valido senza che abbia rilevanza che il cedente o cessionario sia un soggetto italiano, comunitario o extracomunitario.
Le prestazioni di servizi sui beni custoditi sono anche queste eseguite senza il pagamento dell’IVA ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. h), del D.L. n. 331/1993.
Questo perché le stesse formeranno la base imponibile dell’operazione nel momento dell’estrazione della merce dal deposito.

Trasferimento di merci tra depositi IVA

Questo tipo di operazioni, disciplinate al quarto comma lett. i) dell’art. 50-bis del D.L. 331/93, non sono soggette ad IVA perché il passaggio non comporta un’uscita dal deposito, i beni rimangono sempre e comunque custoditi all’interno di un deposito IVA.

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