Ogni genere di merce che venga trasportato, a prescindere dal mezzo con cui il trasporto si realizzi, è esposto a perdite e danni dovuti ad una molteplicità di cause:
Il Decreto Legislativo nr. 286, nel suo articolo 10, modifica l’articolo 1696 del Codice Civile definendo il limite di responsabilità pari ad euro 1,00 per ogni chilogrammo di merce perduta o danneggiata nei trasporti nazionali.
Per quanto riguarda i trasporti internazionali, la valuta di conto è il d.s.p. coordinata dal Fondo Monetario Internazionale ed il relativo valore è ricavato da un paniere di valute nazionali.
La quotazione è generalmente visibile sul sito del Fondo stesso.
E’ inteso che tali coperture si attivano solo in caso di effettiva responsabilità del vettore escludendo quindi tutti i casi di forza maggiore quali rapina a mano armata, eventi atmosferici ecc…
Il valore assicurabile è dato dal valore al tempo ed al luogo del carico (generalmente comprovabile sulla base del valore della fattura d’origine), aumentato dei costi del trasporto (noli, costi accessori, assicurazione, dogana ecc..) e di un 10% a titolo di “utile sperabile” e cioè del presunto profitto che l’imprenditore si aspetta dall'utilizzo delle merci che vengono trasportate.
Lo spedizioniere/vettore può coprire le responsabilità conseguenti a perdite o danni sofferte dalle merci trasportate tramite polizze stipulate in nome e per conto dell’avente diritto.
Le suddette coperture assicurative coprono il valore assicurabile bypassando le esigue responsabilità vettoriali e permettendo ai proprietari delle merci una maggior serenità nell’affrontare i rischi connessi al trasporto.
In caso di merce ricevuta danneggiata, l’avente diritto ha l’obbligo di svolgere tutti gli atti e prendere tutte le misure necessarie a prevenire e limitare i danni salvaguardando l’eventuale azione di rivalsa degli assicuratori contro i terzi responsabili.
Devono essere elevate precise e circostanziate riserve sui documenti di ricezione della merce e richiedere l’intervento del Commissario d’Avaria e/o del perito designato dagli assicuratori e non disporre delle merci danneggiate senza previa autorizzazione degli assicuratori.
Per quanto concerne i termini per presentare le riserve ai vettori, nel caso di danni apparenti, quest’ultime vanno elevate immediatamente al ricevimento.
Nel caso di danni occulti, sono stabiliti 7 giorni per trasporti internazionali a mezzo autocarro o ferrovia, 8 giorni per i trasporti nazionali e 14 giorni per quelli internazionali a mezzo aereo o marittimo.
In ogni caso, è evidente che le riserve per avere la massima efficacia devono essere elevate con tempestività.
In considerazione di quanto sopra descritto, consigliamo sempre una valutazione seria ed approfondita dei servizi assicurativi offerti da Sebi ottenendo con un minimo investimento una grande tranquillità.